21 lug 2026

Quando ci si interroga su come collocare la «S» al centro di un modello ex d.lgs. 231/2001, dietro l’apparenza di un problema organizzativo si affaccia un interrogativo più antico: se la legalità dell’impresa si misuri sull’osservanza formale di regole, oppure sulla realizzazione sostanziale di un ordine giusto nei rapporti con lavoratori, comunità, consumatori e catena del valore.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) nasce, nel 2001, come dispositivo tecnico per esonerare l’ente da una responsabilità che il legislatore fa dipendere da una «colpa di organizzazione»: non un difetto morale imputabile a una persona fisica, ma l’assenza o l’inidoneità di presidi capaci di prevenire il reato. Si tratta di una responsabilità che presuppone, per essere pensata, che l’ente stesso — e non soltanto i suoi organi — possa essere soggetto di un giudizio di adeguatezza organizzativa.
La centralità della «S» spinge questa costruzione oltre il suo perimetro originario: dai reati-presupposto in senso stretto, a cominciare dalla sicurezza sul lavoro, verso un più ampio governo dei rischi sociali lungo l’intera catena del valore, sollecitato dai nuovi obblighi europei di rendicontazione della sostenibilità. Il presente contributo non ripercorre in dettaglio tali obblighi, già oggetto altrove di analisi tecnica, ma si interroga sul significato più profondo di questo spostamento: che cosa accade, sul piano dei fondamenti, quando la compliance penalistica è chiamata a farsi carico non solo di ciò che l’ente deve evitare, ma di ciò che l’organizzazione deve positivamente essere nei confronti dei soggetti che dal suo agire sono toccati.
Il d.lgs. 231/2001 imputa all’ente una responsabilità autonoma, distinta da quella della persona fisica, fondata sull’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati-presupposto. Questa costruzione presuppone, sul piano teorico, una tesi impegnativa: che un’organizzazione possa essere titolare di un difetto che non è la somma delle colpe individuali dei suoi membri, ma qualcosa di proprio dell’ente in quanto tale — una carenza di cultura, di procedure, di flussi informativi. È il medesimo problema che la filosofia dell’azione collettiva pone da tempo: se esista un’intenzionalità «noi» irriducibile alla somma delle intenzionalità individuali, e se una persona giuridica possa dirsi, in senso pieno o soltanto analogico, agente morale.
La disputa fra chi vede nell’ente una mera finzione normativa — un centro di imputazione costruito dal diritto per ragioni di funzionalità — e chi vi riconosce una soggettività reale, capace di deliberare e di essere colpevole, non è un esercizio accademico privo di conseguenze: da essa dipende quanto in profondità possa spingersi la pretesa di «colpevolizzare» l’organizzazione per fatti che riguardano il benessere di terzi.
Se l’ente è soltanto un artificio giuridico, la sua responsabilità si esaurisce nel rispetto di procedure; se invece gli si riconosce una qualche forma di agency reale, allora la richiesta di una «S» sostanziale — e non meramente documentale — trova un fondamento più solido: si chiede all’organizzazione di essere realmente capace di percepire, valutare e correggere il proprio impatto sociale, non soltanto di produrne la prova cartacea.
In questa prospettiva, l’esonero da responsabilità che il modello efficacemente attuato può produrre non è soltanto un beneficio processuale: è il riconoscimento che l’ente ha esercitato, rispetto ai rischi sociali, una forma di cura organizzativa comparabile — pur nell’analogia — alla diligenza che si richiede alla persona fisica.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che documenti di valutazione dei rischi, certificazioni di qualità o standard tecnici, per quanto rigorosi, non equivalgono di per sé a un modello 231 idoneo: mancano, in essi, un codice etico, un sistema sanzionatorio, un organismo di vigilanza dotato di poteri autonomi. Questa distinzione tecnica riproduce, sul piano organizzativo, una tensione classica della filosofia pratica: quella fra la tecnica — l’applicazione corretta di una procedura codificata — e la virtù, intesa come disposizione stabile a discernere, nelle circostanze concrete, la condotta giusta.
Aristotele distingueva la téchne, sapere di regole ripetibili, dalla phrónesis, saggezza pratica capace di cogliere il particolare che la regola generale non può prevedere per intero.
Un modello 231 «S-centrico» che si limitasse ad aggiungere indicatori sociali a una matrice di rischio, senza trasformare la cultura interna, resterebbe fermo al livello della téchne: conforme nella lettera, cieco nella sostanza. La nozione, ricorrente nella prassi compliance, di «cultura della sicurezza estesa» — che comprende non solo l’incolumità fisica ma la dignità, la non discriminazione, i diritti umani lungo la catena del valore — può essere letta come il tentativo, non sempre esplicito, di tradurre in linguaggio organizzativo l’idea di virtù come abito stabile: qualcosa che l’organismo di vigilanza non può imporre dall’esterno una tantum, ma che deve essere coltivato, verificato e corretto nel tempo, come un carattere si forma con la ripetizione di atti coerenti.
In questo senso, il vero indicatore di efficacia del modello non è la sola esistenza dei protocolli, ma la loro capacità di generare, nel tempo, una disposizione organizzativa che precede e accompagna la regola — una legalità che è insieme conformità e giudizio.
La direttiva (UE) 2022/2464 e i relativi standard di rendicontazione (ESRS), imponendo la comunicazione di informazioni dettagliate su condizioni di lavoro, diritti umani, non discriminazione e rapporti con comunità e consumatori, compiono un’operazione che la filosofia del diritto conosce bene: la giuridificazione di aspettative che, fino a poco tempo prima, appartenevano al solo dominio dell’etica degli affari o della responsabilità sociale volontaria. Ciò che ieri era raccomandazione morale — trattare equamente i lavoratori, vigilare sulla catena di fornitura, non discriminare — diventa oggi, in parte, obbligo di disclosure sanzionato dall’ordinamento, anche attraverso il rischio di responsabilità per false comunicazioni sociali.
Questo passaggio non è neutro. Da un lato, rafforza la pretesa di effettività dei valori sociali, sottraendoli alla discrezionalità totale dell’impresa; dall’altro, espone al rischio — segnalato con i termini di greenwashing e, per la dimensione sociale, di social-washing — che la forma della disclosure prenda il posto della sostanza che dovrebbe rappresentare: si dichiara ciò che si dovrebbe fare, non necessariamente ciò che si fa.
È la stessa distanza, di nuovo, fra osservanza della lettera e fedeltà allo spirito della norma, che la teoria del diritto discute da tempo a proposito dell’interpretazione: applicare una regola non è mai un’operazione puramente meccanica, ma richiede di ricostruire lo scopo — i principi — che la regola intende servire, per evitare che il rispetto formale ne tradisca la finalità.
Il collegamento auspicato fra la mappa dei rischi 231 e l’analisi di materialità richiesta dagli ESRS può essere letto, in questa chiave, come un tentativo di ridurre lo scarto fra dichiarazione e realtà: se gli stessi dati e gli stessi processi alimentano tanto il rendiconto quanto il sistema di controllo penalmente rilevante, la possibilità di scindere l’immagine pubblica dell’impresa dalla sua condotta effettiva si restringe.
L’approccio «risk-based», che assegna priorità di intervento in funzione della gravità e della probabilità del danno, richiama un’altra categoria classica: l’epieikeia aristotelica, l’equità come correzione della rigidità della norma generale in vista del caso concreto.
Un sistema di compliance realmente S-centrico non può ridursi a un catalogo di adempimenti uniformi: deve poter distinguere, con discernimento, fra un rischio grave e sistemico e un’irregolarità marginale, fra una violazione dei diritti umani nella catena del valore e uno scostamento procedurale privo di reale impatto sulle persone. È qui che l’organismo di vigilanza — nella misura in cui dialoga con le funzioni HR, HSE, sostenibilità e whistleblowing — assume un ruolo che eccede la mera verifica di conformità, avvicinandosi a quello di custode di un ethos organizzativo.
Su questo piano, la domanda originaria — come rendere la «S» centrale nel modello 231 — trova una risposta che va oltre la tecnica giuridica: non si tratta soltanto di aggiungere una parte speciale dedicata ai diritti dei lavoratori o alla catena del valore, ma di riconoscere che la responsabilità dell’ente, per essere davvero prevenzione e non solo esonero processuale, deve incorporare una pretesa di giustizia verso chi dall’attività d’impresa riceve beneficio o subisce danno — lavoratori, comunità, consumatori, fornitori.
La compliance integrata, in questa lettura, non è la somma meccanica di sistemi normativi diversi (231, sicurezza, ISO, whistleblowing, rendicontazione), ma l’espressione organizzativa di un’unica pretesa etico-giuridica: che il potere economico dell’impresa sia esercitato in modo da rispondere, e non solo da evitare sanzioni, verso chi da quel potere è toccato.
Mettere la «S» al centro del Modello 231 significa, a ben vedere, portare a compimento una tensione insita fin dall’origine nella colpa di organizzazione: quella fra un ente pensato come mero centro di imputazione formale e un ente riconosciuto come soggetto capace di cura, discernimento e responsabilità sostanziale verso i terzi.
Gli strumenti tecnici — mappe dei rischi, protocolli, flussi informativi, indicatori CSRD/ESRS — restano necessari, ma non sono sufficienti: la loro efficacia dipende dalla capacità di tradursi in una disposizione organizzativa stabile, più vicina alla virtù che alla regola, e in un esercizio di giudizio equitativo più vicino alla giustizia che alla mera conformità.
È in questo spazio, fra diritto positivo e filosofia pratica, che si gioca il futuro della «S» nella governance 231.
Dott.ssa Maria Teresa Caracciolo