Crediti d’imposta R&S: un’opportunità che può diventare un rischio. Come trasformarla in vantaggio competitivo

5 Aug 2025

Crediti d’imposta R&S: un’opportunità che può diventare un rischio. Come trasformarla in vantaggio competitivo

La nuova normativa sui crediti d’imposta per Ricerca & Sviluppo ha cambiato le regole del gioco. E le imprese devono attrezzarsi ora per evitare di giocare una partita persa in partenza.

Negli ultimi mesi, il binomio credito R&S - contenzioso fiscale è tornato al centro dell’attenzione, con una serie di novità legislative che, se da un lato promettono chiarezza, dall’altro moltiplicano i rischi per le aziende che non si sono già mosse in direzione della conformità.

Il D.lgs. 87/2024 e il più recente Atto di Indirizzo MEF n. 18/2025 hanno ridefinito i criteri di legittimità del credito R&S, rendendo la categoria del “credito inesistente” una trappola insidiosa: ora basta la mancanza di un singolo requisito formale o sostanziale – anche uno solo – per innescare un accertamento fiscale retroattivo di 8 anni, con sanzioni fino al 70%.

Il nuovo fronte: le “modifiche ordinarie”

L’Agenzia delle Entrate è pronta ad attaccare anche da un altro angolo. La legge esclude dal perimetro R&S le modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative. Se un upgrade tecnologico viene ritenuto poco significativo, si cade nell’ambito delle attività escluse. Tradotto: credito non solo non spettante, ma inesistente.

È un cambio di paradigma che non lascia spazio all’improvvisazione. La semplice validità tecnica non basta più. Oggi serve una documentazione robusta, tracciata, certificata e “opponibile”.

La chiave di volta: relazione asseverata + certificazione tecnica

Il primo livello di difesa è una relazione tecnica asseverata, che racconti e documenti l’incertezza iniziale, il percorso sperimentale, il superamento della “ordinaria amministrazione”.

Ma attenzione: è solo un primo passo. Per trasformare la difesa in uno scudo legale e amministrativo riconosciuto, serve la certificazione tecnica ex art. 23 DL 73/2022, rilasciata da soggetti terzi iscritti all’Albo MIMIT.

La certificazione:

  • attesta la non ordinarietà delle attività;
  • neutralizza eventuali contestazioni basate solo su elementi tecnici;
  • è retroattiva;
  • offre copertura in fase di contenzioso.

Cosa fare subito: la check-list operativa

  • Audit interno sui progetti svolti negli anni precedenti → Obiettivo: individuare upgrade a rischio “ordinario” e stimare il potenziale contenzioso.
  • Raccolta della documentazione tecnica → Log di laboratorio, test, prototipi, report, brevetti: servono per costruire la base tecnica e narrativa della certificazione.
  • Avvio del processo di certificazione → L’unica vera ancora di salvezza in caso di accertamento: trasforma un punto debole in un asset difensivo (e competitivo).

Aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate – magari tra due anni – a decidere se un’attività è “significativa” o “ordinaria”, significa cedere il controllo del futuro fiscale dell’impresa.

Stefano Coletta